Chişinău, 5 Settembre 2011
Alla C. A. del Presidente della RM
Alla C. A. del Primo Ministro del Governo della RM
Alla C. A. del Presidente del Parlamento della RM
Alla C. A. del Ministro degli Affari Interni della RM
Alla C. A. del Ministro degli Affari Esteri della RM
Alla C. A. del Ministro della Giustizia della RM
E per conoscenza
Alla C. A. di Sua Eccellenza Ambasciatore UE in RM
Alla C. A. di Sua Eccellenza Ambasciatore d’Italia in RM
Con la presente lettera il Club Italia di Chisinau, associazione senza scopo di lucro riconosciuta dal Ministero della Giustizia in data 14 Febbraio 2011, intende esprimere le sue perplessità e dubbi in merito alla legge 200/2010 in materia di Immigrazione entrata in vigore lo scorso 24 Dicembre 2010 nella Repubblica di Moldova.
In considerazione del recente corso europeista inaugurato dal nuovo governo moldavo e proteso all’avvicinamento della Repubblica di Moldova all’Unione Europea tramite una serie di leggi volte a facilitare il processo d’integrazione con l’Unione medesima con adeguamenti progressivi delle normative moldave alle normative europee, sono balzate agli occhi dei nostri associati alcune incongruenze rispetto a tale processo, che, a nostro parere,
non facilitano né tantomeno favoriscono l’integrazione dei nostri connazionali italiani nel Vostro Paese contrariamente a quanto accade per i cittadini moldavi residenti non solo in Italia ma all’interno dell’intera area Schengen.
La legge in oggetto è stata presentata e caldeggiata dalle Autorità moldave come un miglioramento rispetto alla precedente legge 1518/2002 promulgata nell'anno 2002 ed un adeguamento alle norme sull’Immigrazione in vigore nei Paesi dell’Unione Europea.
Tuttavia, riferendoci in particolare all’articolo 45 della vigente legge 200/2010, il quale determina le categorie di cittadini stranieri che possono richiedere ed ottenere il Permesso di Soggiorno Permanente e paragonandolo alla precedente legge 1518/2002, possiamo immediatamente osservare che in precedenza ai cittadini stranieri coniugati con cittadini moldavi il Soggiorno Permanente veniva concesso
immediatamente dopo il matrimonio, mentre adesso il medesimo è subordinato a un'attesa di
ben 3 anni, periodo nel quale lo straniero dovrà annualmente rinnovare un permesso temporaneo. Sotto questo punto di vista pertanto non si ha modo di osservare alcuna miglioria e/o facilitazione per i richiedenti di tale Permesso, ma, sempre a nostro modesto parere, tale cambiamento costituirebbe un peggioramento rispetto alla vecchia normativa e non un adeguamento alle normative europee.
Proseguendo nell'analisi della nuova legge riscontriamo inoltre una grave lacuna in merito al Permesso di Soggiorno Permanente per quegli stranieri che hanno avuto prole da un cittadino moldavo senza esservi coniugati, i quali a causa di tale lacuna si vedono privati dei loro diritti a vivere in maniera
continuativa insieme ai loro figli!
Questa mancanza non è certamente in sintonia con le norme sull’Immigrazione in vigore nei Paesi UE nei quali la normativa prevede che qualsiasi cittadino extracomunitario ottiene automaticamente un Permesso di Soggiorno a tempo indeterminato in quanto consanguineo di un cittadino UE; ad esempio un bambino nato in Italia da un genitore italiano e da un genitore straniero, essendo di nazionalità italiana, automaticamente
dà diritto al genitore straniero ad ottenere un Permesso di Soggiorno Permanente allo scopo di non privare il nuovo nato di una figura importante come il padre o la madre,
entrambi necessari per la crescita e lo sviluppo sereno, tranquillo, equilibrato ed armonioso del bambino medesimo.
A tal proposito facciamo riferimento alla “Dichiarazione dei diritti del bambino” approvata dall’ONU il 20 Novembre 1959, successivamente revisionate nel 1989 ed a cui ha fatto seguito la “Convenzione Internazionale sui Diritti dell’Infanzia”, ed in particolare ai seguenti articoli di tale Dichiarazione:
- “art. 2 - Diritto ai mezzi che consentono lo sviluppo in modo sano e normale sul piano fisico, intellettuale, morale, spirituale e sociale”.
- “art.4 - Diritto ad una alimentazione sana, alloggio e cure mediche”.
- “art.6 - Diritto ad amore, comprensione e protezione”.
- “art.7 - Diritto all’istruzione gratuita, attività ricreative e divertimento”.
È evidente che il non concedere un Permesso di Soggiorno Permanente per un cittadino straniero con prole avuta da un cittadino moldavo, costituisce una grave violazione dei Diritti del Minore, per il quale, l’assenza di uno dei due genitori, potrebbe comportare serie ripercussioni sullo sviluppo fisico e psichico del minore stesso.
Allo stato attuale delle cose lo straniero con prole moldava ma non coniugato è costretto ad uscire dal territorio moldavo ogni 3 mesi salvo poi tornarvi trascorsi ulteriori 3 mesi, in quanto applicabile l’unica norma attualmente presa in considerazione dallo Stato Moldavo in casi di questo tipo ovvero il Soggiorno per Turismo.
Sempre facendo un esempio pratico, in tale periodo di assenza forzata imposta dalla legge moldava in quanto priva di una regolamentazione in merito, il bambino potrebbe avere bisogno di urgenti cure mediche, il genitore moldavo potrebbe avere problemi di salute tali da non poter avere cura in prima persona del minore stesso, oppure potrebbe essere vittima di un incidente improvviso tale da non permettere al genitore moldavo stesso di provvedere alla sistemazione del minore per tempo.
In tali pericolosi frangenti, il genitore straniero si troverebbe nell’impossibilità
più assoluta di rientrare sul Territorio della Repubblica Moldova in quanto l’unica legge applicabile fino ad ora, ovvero il Soggiorno per Turismo,
non lo prevede con gravi conseguenze familiari!
Questo ovviamente
NON può essere tollerato in quanto il bene del minore deve essere sempre posto in primo piano rispetto ad eventuali cavilli burocratici!
Auspicandoci che al più presto tale problema venga affrontato ed eliminato per tempo, concludiamo tale punto con la messa in evidenza di una nota di cultura europea in base alla quale per i cittadini italiani (ed in generale europei e dei paesi occidentali) viene considerata
normale la presenza accanto al minore di
entrambi i genitori e non la presenza di uno solo di questi come spesso accade magari per motivi di forza maggiore in altri Paesi extra-UE.
Altro punto a nostro parere fortemente penalizzante della vigente legge 200/2010 è costituito dall’impossibilità di convertire un
Permesso di Soggiorno Temporaneo in
Permesso di Soggiorno Permanente da parte dei lavoratori e/o imprenditori stranieri residenti ed operanti la propria attività sul Territorio della Repubblica di Moldova da piu’ di 5 (cinque) anni, contrariamente a quanto previsto dalla normativa UE in merito a tale caso.
In Italia ed in UE ad esempio il
Permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo (entrato in vigore in data 8 Gennaio 2007 in base ad una direttiva UE in sostituzione della vecchia «Carta di Soggiorno») dà diritto alla residenza a tempo indeterminato e può essere rilasciato al cittadino straniero in possesso di un permesso di soggiorno in corso di validità da almeno 5 anni, a condizione che dimostri la disponibilità di un reddito minimo non inferiore all’assegno sociale annuo. (
D.Lgs. n. 3 dell’8 gennaio 2007, direttiva 2003/109/CE).
Nella corrispondente normativa moldava non si prevede nulla di tutto ciò; quanto affermato può essere evinto (a meno di erronea traduzione dalla lingua rumena alla lingua italiana) leggendo il comma (6) dell'articolo 45 di questa legge, che recita testualmente:
"Sînt exceptaţi de la prevederile prezentului articol străinii înmatriculaţii la studii şi lucratorii imigranţi." (tradotto: Sono
eccettuati da quanto previsto dal presente articolo gli stranieri immatricolati agli studi ed i lavoratori immigrati).
In conclusione, Ci rivolgiamo al Legislatore affinchè riveda al più presto il contenuto della nuova legge sull’Immigrazione soprattutto in relazione ai punti da Noi messi in evidenza, con lo scopo di individuare ed eliminare tutte le eventuali incongruenze e lacune che potrebbero costituire un ostacolo per il percorso intrapreso dalla Repubblica di Moldova verso l’Unione Europea ed in previsione di una possibile futura richiesta di adesione della Moldova stessa all’UE, richiesta che potrebbe essere valutata ed eventualmente accettata in maniera più rapida nel caso in cui la Repubblica di Moldova dimostrasse di avere una Legislazione già in sintonia con le norme vigenti in tutti i Paesi dell’Unione Europea.
Il Club Italia di Chisinau, nella persona del suo Presidente Massimo Sinceri ed a nome di tutti i soci, desidera ringraziare anticipatamente il Presidente, il Primo Ministro del Governo, il Presidente del Parlamento ed il Ministro degli Affari interni della Repubblica di Moldova nonché l’Ambasciatore dell’Unione Europea in Moldova e l’Ambasciatore d’Italia in Moldova per l’attenzione concessaci, dichiarandosi disponibile ad eventuali incontri allo scopo di chiarificare e spiegare ulteriormente il Nostro punto di vista come cittadini stranieri immigrati, i quali hanno fatto una importante scelta di vita eleggendo la Moldova come nostra seconda patria, decidendo di viverci nel rispetto delle sue leggi e che altresì chiedono di vedere riconosciuti i propri diritti.
Cogliamo l’occasione per porgere
DISTINTI SALUTI
CLUBUL ITALIA DIN CHISINAU
MASSIMO SINCERI (Presidente)
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